Nuovo Statuto GMFV

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 17/10/2020

Art. 1 – È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), una Associazione non riconosciuta denominata “Gruppo Montagna Fiume Veneto APS” (abbreviato: GMFV APS), da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Fiume Veneto. La durata dell’Associazione, con decorrenza dal 12.12.1990, è illimitata.

Art.  2 – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale atte a promuovere la conoscenza della montagna e del suo ambiente naturale, sociale e culturale a scopo educativo e ricreativo, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per raggiungere gli scopi statutari l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, secondo l’art. 5 c.1 del

Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività di interesse generale potranno essere svolte anche a favore di non soci.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti pervisti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 3 – L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Tutte le attività hanno carattere di volontarietà. L’Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o consorzi fra associazioni di promozione sociale od enti aventi analoghi scopi, purché tale adesione non pregiudichi la sua autonomia.

L’Associazione non potrà operare fusioni, trasformazioni o scissioni.

L’Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Il simbolo dell’Associazione è costituito da un circolo a fondo bianco che contiene il disegno del fiore “Scarpetta di Venere” (Cypripedium calceolus L. 1753) di colore giallo e bruno violaceo con foglia verde; attorno al circolo una corona circolare a sfondo giallo con la scritta “GRUPPO MONTAGNA FIUME VENETO – PN – ITALIA” in grassetto nero.

Art. 5 – Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci del GMFV APS cittadini italiani e stranieri senza distinzione di razza, colore, religione, credo politico e condizioni economiche che svolgano o intendano svolgere attività nell’ambito degli scopi dell’Associazione, con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Possono essere altresì soci le associazioni ed enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi e comunque non in contrasto con quelli dell’Associazione. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L’ammissione dei nuovi soci avviene su domanda scritta degli interessati, da presentare al Consiglio Direttivo, che deve contenere:

–      l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

–     la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Contestualmente alla presentazione della domanda sarà richiesto il versamento della quota associativa annuale che sarà restituita in caso di rigetto della domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata, a cura del

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L’eventuale delibera di rigetto, deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni. Il proponente la domanda non accolta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.7. Non sono ammesse adesioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le persone fisiche che aderiscono all’Associazione possono essere distinte in soci “ordinari” e “giovani”. Sono ordinari tutti i soci maggiorenni. Sono giovani i soci iscritti di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, con l’approvazione di chi ne

esercita la patria potestà o tutela.

Art. 6 – Gli associati hanno il diritto di:

–      eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

–      essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

–      frequentare i locali dell’Associazione;

–      partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

–       concorrere all’elaborazione dei programmi di attività;

–       essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto dell’Associazione e documentate;

–       prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

–       prendere visione dei bilanci e dei documenti sottoposti ad approvazione;

–        consultare i libri associativi presso la sede dell’Associazione, previa richiesta scritta al Presidente. Gli associati hanno l’obbligo di:

–    rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;

–    svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

–    versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabili dal

Consiglio Direttivo. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci giovani possono partecipare a tutte le attività dei soci ordinari, secondo lo Statuto ed il Regolamento; hanno diritto al voto attraverso chi ne esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 7 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione.

L’associato può sempre recedere volontariamente dall’Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione che avrà effetto immediato e sarà adeguatamente comunicata all’associato.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, alle norme dei Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La

deliberazione  di  esclusione  dovrà  essere  comunicata  adeguatamente  all’associato  che  potrà  presentare  le  proprie

controdeduzioni.

L’esclusione degli associati può avvenire per mancato versamento della quota associativa annuale per due esercizi sociali consecutivi. La presente clausola di esclusione non è soggetta a delibera da parte dell’Assemblea degli associati e da atto al Consiglio Direttivo di provvedere all’aggiornamento del Libro soci ove ricorrano le condizioni stabilite dal precedente comma. Il CD deve altresì provvedere ad avvisare il socio moroso e fissare un termine minimo di 30 giorni per la regolarizzazione delle quote non versate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 8 – Gli organi fondamentali per il funzionamento dell’Associazione sono:

–    l’Assemblea degli Associati;

–    il Consiglio Direttivo (CD);

–    il Presidente;

–    il Vicepresidente:

–    il Segretario;

–    il Tesoriere;

–    l’Organo Statutario di Vigilanza;

–    il Collegio dei Probiviri;

–     l’Organo di controllo se nominato (Art. 30 c. 2 D.L. 117/2017);

–     il Revisore legale dei conti se nominato (Art. 31 c. 1 D.L. 117/2017).

Tutte le cariche sono elettive e nominative e, eccetto l’Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, sono gratuite.

Art. 9 – L’Assemblea Generale degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

–     elegge e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di vigilanza);

–     approva il bilancio di esercizio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio;

–      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e pro-muove azione di responsabilità nei loro confronti;

–      delibera sull’esclusione degli associati, ad eccezione di quanto disposto all’art.7 del presente Statuto in merito al mancato versamento della quota associativa;

–     approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

–     nomina l’Organo di controllo quando dovuto;

–     nomina il Revisore legale quando dovuto;

–     delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

–      delibera sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.).

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo il caso di:

–    modificazioni dello Statuto per cui occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei presenti;

–   scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio per cui occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti)       degli associati (ex art. 21 c.3 del C.C.).

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto è valida con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, presenti in proprio o per delega, (ex art. 21 c.2 del C.C.) in prima convocazione, e la presenza di almeno 1/3 (un terzo)  degli associati, in seconda convocazione.

Hanno  diritto  di  voto  nelle  assemblee,  sia  ordinaria  che  straordinaria,  tutti  gli  iscritti  da  almeno  3 (tre)  mesi.  Possono partecipare personalmente oppure mediante delega scritta conferita esclusivamente ad altro socio e depositata nelle mani del Presidente.

Ogni socio, ha diritto ad un solo voto e a 2 (due) eventuali voti di delega, ognuna sottoscritta da un socio delegante. Ogni ente o Associazione iscritta ha diritto ad un voto, esercitato mediante un rappresentante con delega del Presidente dell’ente stesso.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni per l’elezione degli organi sociali e per modifica dello Statuto si svolgono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che lo scrutinio segreto non venga richiesto dalla maggioranza dei presenti in Assemblea.

Art. 10 – Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera, avviso esposto presso la sede sociale e ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo a rendere nota ai soci data e luogo della convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione  del  bilancio  consuntivo.  L’Assemblea  ordinaria  può  essere  convocata  dal  Consiglio  Direttivo  ogni qualvolta  lo  ritenga  necessario  o  su  richiesta  fatta  al  Presidente  da  almeno  un  decimo  dei  soci  in  regola  con  il tesseramento.

La data della seconda convocazione deve comunque essere fissata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio qualora all’ODG sia prevista l’approvazione del bilancio.

Art. 11 – Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.   

Il Segretario provvede alla stesura e redazione dei verbali di assemblea.

E’ fatto salvo il diritto dell’Assemblea di eleggere il Presidente e il Segretario della stessa.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto sono accettate da tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) componenti, scelti tra tutti i soci ed eletti dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate).

Il mandato è gratuito salvo l’eventuale rimborso di spese a piè di lista effettuate in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

–   eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

–   formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

–  promuovere la formazione di commissioni tecniche (Capigita), conferire e revocare mandati a soci e non per l’attuazione dei programmi;

–     redigere i Regolamenti dell’Associazione che devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la sessione Ordinaria;

–   predisporre il Bilancio di esercizio annuale, nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dall’Art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

–    curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

–    conservare ed aggiornare i libri associativi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento grave di uno o più membri, purché meno della metà, il CD ha facoltà di integrare i componenti cooptando i primi dei non eletti alle ultime elezioni.

Nel caso vengano a mancare più della metà dei componenti il CD, questo decade e si dovrà riconvocare l’Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e non può essere eletto per più di 3 (tre) volte consecutive.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea.

Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e relaziona sull’attività svolta e sui programmi futuri.

Art. 14 – Il Vicepresidente è nominato dal CD e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art 15 – Il Segretario è nominato dal CD; ha il compito di redigere i verbali, gestire e conservare la corrispondenza in entrata ed in uscita.

Art. 16 – Il Tesoriere è nominato dal CD ed ha il compito di sovrintendere alla contabilità dell’Associazione, redigere il bilancio, provvedere alla richiesta dei contributi agli Enti, sovrintendere a pagamenti e spese.

Informa il CD e l’Assemblea sullo stato finanziario ed economico dell’Associazione.

Art. 17 –  L’Organo Statutario di Vigilanza è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea fra i soci.

Dura in carica tre anni. Esso esercita il controllo sul rispetto delle norme statutarie ed ha facoltà di presentare segnalazioni ed  osservazioni  all’Assemblea,  esamina  i  conti  e  i  bilanci  e  redige  la  relazione  da  presentare  all’Assemblea  per l’approvazione del bilancio di esercizio.

Il mandato è gratuito salvo l’eventuale rimborso di spese a piè di lista effettuate in nome e per conto dell’Associazione.

L’Organo Statutario di Vigilanza decade al verificarsi delle condizioni previste dal DL 117/2017, art. 30 c.2 e art. 31 c.1.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un

Organo di controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del

Revisore legale dei conti.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è costituito da tre componenti eletti fra i soci  e dura in carica tre anni. Decide sulle controversie fra gli organi dell’Associazione e i singoli soci, in conformità allo Statuto ed al Regolamento.

Il mandato è gratuito salvo l’eventuale rimborso di spese a piè di lista effettuate in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 19 – L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

–   libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

–   registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

–  libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

–  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo

Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:

–    dalle quote di iscrizione annuale versate dai soci;

–    dai contributi e oblazioni di privati;

–    da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o enti in genere;

–    da eventuali proventi di iniziative promosse dall’Associazione in occasione di manifestazioni pubbliche;

–    da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 22 – Eventuali utili ed avanzi della gestione annuale, fondi e riserve, comunque denominate, non potranno mai essere devoluti, anche in modo indiretto, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere impiegati per promuovere l’attività dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato  per  lo  svolgimento  delle  attività  statutarie  ai  fini  dell’esclusivo  perseguimento  delle  finalità  civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 – Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione. Art. 24 – L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati.

Art. 26 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati del Gruppo Montagna Fiume Veneto APS

Fiume Veneto, 17 ottobre 2020